LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 Finanziamenti alle Comunità montane
per nuove tecnologie agricole
(programma 0.7.1,)
1. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - sezione X - il capitolo 999 (2.1.234.3.10.12.) con la denominazione << Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi in conto capitale per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali, per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato - pascolo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. All' onere di lire 1.000 di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.