LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65

Interventi straordinari a favore delle zone terremotate del Friuli di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti delle imprese artigiane da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di pari importo.
3. All' onere di lire 4.000 milioni di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.