LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 3
 
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell' articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:
a) nei confronti di coloro che ottengano il decreto sindacale di accoglimento della domanda in seguito all' adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;
b) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo previo annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego per la rimozione del quale era stato pure instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, poi conclusosi con la sua archiviazione su richiesta comunale, senza l' emissione del provvedimento formale;
c) nei confronti di coloro che dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo in seguito al passaggio della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
d) nei confronti di coloro che prima della entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l' autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune ed intendano ritrasferirlo, previo rilascio di nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettera a), è stabilito in mesi tre a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito all' adozione del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35; il termine trimestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora a tale data risulti essere stato già emesso il predetto decreto sindacale di accoglimento della domanda.
3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentato dopo il 31 dicembre 1990, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, dai soggetti considerati al comma 1, lettera b), sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
4. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1, lettere c) e d), è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 42 della citata legge regionale n. 48 del 1991, e che risultino pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite in base alle disposizioni del presente articolo.