LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64

Modifiche ed integrazioni di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 83, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale in numero non superiore a dieci unità di cui cinque nella qualifica funzionale di consigliere e cinque in quella di segretario.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico - amministrativo - legale di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui al medesimo articolo 4 della citata legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unità.
3. Per la durata del contratto di lavoro del personale assunto ai sensi del presente articolo, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della citata legge regionale n. 20 del 1989 e all' articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.