1. Nelle more dell' approvazione del progetto generale di cui all' articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di primo intervento, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per:
a) avviare la formazione di primi lotti funzionali della CTRN, al fine di definire i contenuti dell' articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);
b) predisporre la formazione delle basi cartografiche di cui all' articolo 104, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge;
c) avviare la costituzione degli archivi di cui all' articolo 104, comma 1, lettere d) ed f), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall' articolo 2 della presente legge.