LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1992
Materia:
410.02 - Cartografia

Art. 5
 Procedure
1. Il progetto generale del sistema cartografico regionale è adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
2. Copia del progetto generale di cui al comma 1, è inviata ai Comuni, Province e Comunità montane, che possono far pervenire entro 30 giorni osservazioni relative ai contenuti dello stesso.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il progetto, eventualmente modificato in accoglimento alle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.