LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1992
Materia:
410.02 - Cartografia

CAPO III
 Progetti di enti locali
Art. 7
 Intervento regionale
1. Per agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi contributi per progetti in materia di cartografia, che:
a) siano coerenti con il progetto generale del sistema cartografico regionale;
b) siano compatibili con il sistema di gestione cartografico regionale.

2. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale e contenuti nei programmi annuali di intervento di cui all' articolo 6.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 30, L. R. 4/1999
Art. 8
 Modalità di finanziamento dei progetti di enti locali
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti all' articolo 7, corredate da un preventivo di spesa di massima, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono concessi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per cartografie utilizzanti tecnologie informatiche.
3. Ai fini della concessione dei contributi, l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell' incarico professionale relativo al progetto cartografico.
4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli elaborati di progetto per la verifica di validità tecnica.
5. L' erogazione dei contributi concessi ai Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ha luogo in ragione dell' 80% ad elaborati ultimati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed in ragione del restante 20% dopo la verifica di congruità degli stessi eseguita dal Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia.
Art. 9
 Proprietà del materiale cartografico finanziato
1. La proprietà degli elaborati finanziati rimane dell' ente committente anche se l' Amministrazione regionale si riserva il diritto d' uso e di diffusione a titolo gratuito per i propri fini istituzionali.
2. Copia degli elaborati è depositata presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene inserita nell' archivio cartografico regionale.