LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1992
Materia:
410.02 - Cartografia

Art. 7
 Intervento regionale
1. Per agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi contributi per progetti in materia di cartografia, che:
a) siano coerenti con il progetto generale del sistema cartografico regionale;
b) siano compatibili con il sistema di gestione cartografico regionale.

2. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale e contenuti nei programmi annuali di intervento di cui all' articolo 6.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 30, L. R. 4/1999