LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/01/1992
Materia:
410.02 - Cartografia

Art. 13
 Collaudo degli elaborati cartografici
1. Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina di collaudatore spetta all' Assessore regionale all' edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale.
2. La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell' elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell' elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l' Assessore all' edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l' Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.