LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1991, n. 51

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l' anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 Integrazione dell' articolo 75
della legge regionale n. 4/1991
1. Il contributo concesso ai sensi dell' articolo 75, comma 8, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, può essere destinato altresì alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale.
2. Per il disposto di cui al comma 1, alla denominazione del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è aggiunta la locuzione << , nonché per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale. >>.