LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 novembre 1991, n. 51

Secondo provvedimento di variazione al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 ed al bilancio per l' anno 1991 ed altre norme finanziarie e procedurali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali nn. 33/86, 4/91, 18/91 e 47/91.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/11/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 4
 Edilizia convenzionata finanziata con fondi statali
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.946 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 5.838 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Al complessivo onere di lire 5.838 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.946 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993, si provvede con l' assegnazione di pari importo, disposta ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, ed accertata al capitolo 401 dello stato di previsione dell' entrata, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.