Art. 10
Strutture assistenziali
(programma 2.2.3.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. I contributi sono concessi su presentazione, entro 15 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture attestanti l' importo della spesa sostenuta, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni di cui all'
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di attrezzature ed arredi, ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
7. All' onere complessivo di lire 1.100 milioni per l' anno 1991 previsto dal presente articolo, si provvede mediante storno, per lire 800 milioni dal capitolo 4767 e per lire 300 milioni dal capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa.