LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50

Modificazioni alle leggi regionali 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8, concernenti gli Organi collegiali dell' Amministrazione regionale in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/10/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 3
 
1. Il Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge, entra in carica a conclusione degli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, come modificato dall' articolo 1 della presente legge.
2. Gli adempimenti connessi agli scrutini per merito comparativo, di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per l' accesso alla qualifica di dirigente relativi alle decorrenze 1 gennaio 1989 e 7 marzo 1990, nonché a quelli per l' accesso alle qualifiche di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore relativi alla decorrenza 1 gennaio 1989, vengono svolti dal Consiglio di amministrazione, rinnovato secondo quanto disposto dall' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, come modificato dall' articolo 2 della presente legge; nonché dalla competente Commissione paritetica, come previsto dalle leggi regionali 7 marzo 1990, n. 11, 12 settembre 1990, n. 47 e 2 febbraio 1991, n. 8.
Note:
1La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.