LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1991 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,9 miliardi, suddivisi in ragione di lire 73,9 miliardi per l' anno 1991, lire 39 miliardi per l' anno 1992 e lire 17 miliardi per l' anno 1993, per la copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di cui all' elenco B/1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1991 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 129,9 miliardi.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1, risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991.
4. I mutui previsti al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati secondo le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 11.