Art. 12
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,9 miliardi, suddivisi in ragione di lire 73,9 miliardi per l' anno 1991, lire 39 miliardi per l' anno 1992 e lire 17 miliardi per l' anno 1993, per la copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di cui all' elenco B/1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1991 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di lire 129,9 miliardi.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni assunti a carico dei capitoli di cui al comma 1, risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991.
4. I mutui previsti al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati secondo le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 dell' articolo 11.