LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 65
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del requisito previsto dall' articolo 36, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché al tempo dell' emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare di nuova formazione sia stato proprietario di altro alloggio adeguato alle necessità familiari nel Comune di residenza alla data degli eventi sismici o in altri Comuni ad esso limitrofi, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.