LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 38
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 50, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, pervenute alla Segreteria generale straordinaria per il tramite del Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria generale straordinaria sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
3. All' articolo 50, comma 4, della citata legge regionale n. 50 del 1990, sono soppresse le parole: << , secondo il conforme parere della Segreteria generale straordinaria, >>.
4. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al parere negativo della Segreteria generale straordinaria, sono annullati e, per l' effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi, utilmente presentate alla Segreteria generale straordinaria, sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996