LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 37
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell' applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all' esaurimento delle disponibilità finanziarie.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993