LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell' Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal collegio arbitrale o dall' autorità giudiziaria, anche se non liquidate nel lodo o nella sentenza o con separata ordinanza del collegio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche o per interessi o di patrocinio legale o di altro genere.