LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 82
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8724 (1.1.232.3.08.09) con la denominazione: << Finanziamento al Comune di Osoppo per il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del << Tiro a segno >> in atto alla data degli eventi sismici >> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e per la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.
4. Sul precitato capitolo 8724 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.