LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 55
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le somme comunque dovute dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici, in seguito al riscontro amministrativo- contabile dei rendiconti presentati all'organo di controllo interno, possono essere trattenute direttamente dall'Amministrazione regionale in sede di emissione di un nuovo ordine di accreditamento, anche se afferente ad un diverso esercizio finanziario e ad un diverso oggetto, mediante vincolo di commutazione della somma in entrata.
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 19/1995