LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 41
 
1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall' articolo 168, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono fatte valide agli effetti dell' applicazione, in regime di ultrattività, delle disposizioni abrogate in materia di trasferimento dei contributi, qualora gli interessati avessero erroneamente presentato, entro il predetto termine, domanda di trasferimento in un Comune per il quale la legge non consentiva il rilascio dell' autorizzazione e la nuova domanda, prodotta oltre il termine in questione, sia stata presentata allo scopo di rimediare all' erronea indicazione del Comune contenuta nella precedente domanda.