LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 39
 
1. AI fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno compresi fra gli edifici riparati o ricostruiti anche quelli per i quali il Comune abbia effettuato gli accertamenti dello stato di attuazione delle opere realizzate ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l' adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell' immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d' acqua.
3. I provvedimenti di diniego del contributo di cui al comma 2 sono annullati e le domande sulla base delle quali sono stati assunti i predetti provvedimenti sono valide ai fini della concessione del contributo calcolato sul costo delle opere di progetto ritenute ammissibili e sull' ammontare delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori, ai sensi dell' articolo 30, comma 1, lettera b), della citata legge regionale n. 26 del 1988, come modificato dall' articolo 80 della citata legge regionale n. 50 del 1990.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 37/1993