LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1991
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle Province, delle Comunità montane e collinare, dei Consorzi di Comuni e di altri Enti pubblici operanti nelle zone terremotate; conseguentemente, le aperture di credito di cui al terzo comma dell' articolo 70 della citata legge regionale n. 55 del 1986 sono disposte anche a favore del legale rappresentante delle predette amministrazioni.
2. Il termine di trenta giorni previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.