Art. 61
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell' agricoltura ( ERSA )
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato a costituire un fondo rischi, finalizzato ad assicurare copertura agli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della
legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'
art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Costituiscono dotazione del fondo rischi le somme erogate a tal fine dall' Amministrazione regionale nonché quelle messe a disposizione dall' ERSA per le medesime finalità, che all' entrata in vigore della presente legge risultino effettivamente destinate alle finalità di cui al comma 1.
3. La dotazione del fondo può essere incrementata con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari da parte della Regione e dell' ERSA.
4. L' ERSA è autorizzato a destinare i fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 ed al medesimo erogati ai sensi delle seguenti disposizioni legislative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi della
legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;
b) articolo 45, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;
c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ed articolo 25, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 82, L. R. 20/2015
Art. 67
2. Al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << e delle istituzioni private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e case dello studente destinati all' accoglimento di studenti universitari >> è sostituita dalla locuzione << e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale o assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studenti destinati all' accoglimento di studenti universitari >>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
Art. 68
Garanzia fidejussoria all' Ente regionale teatrale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, sui mutui che l' Ente regionale teatrale assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. la domanda per la concessione della garanzia deve essere corredata della delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nella quale deve essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutante.
4. In caso di inadempienza dell' Ente regionale teatrale, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, L. R. 1/2003
Art. 69
Partecipazione al Cinsedo
1. Al fine di uniformare la partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia al Centro interregionale di studi e documentazioni - (Cinsedo), con sede in Roma, a quella delle altre Regioni italiane, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere il contributo annuale previsto dall'
articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79, a titolo di quota associativa.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << Contributo annuale a favore del >> viene sostituita dalla locuzione << Quota associativa annuale al >>.