Art. 57
Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 13 febbraio 1991.
Art. 58
Produzioni vitivinicole
(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
Art. 59
Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nell'
articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.753 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:
a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;
b) per lire 153 milioni mediante l' iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.
Art. 60
Contributi nel settore del turismo
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8447 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico, per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' anno 1991.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8448 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Enti provinciali per il turismo, Aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b) della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
9. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.