LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi finanziati con fondi statali
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996
Art. 57
 Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 4002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 13 febbraio 1991.
Art. 58
 Produzioni vitivinicole
(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.
Art. 59
 Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, così come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 1.753 milioni per l' anno 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e con la denominazione << Finanziamenti all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi una tantum in conto capitale per investimenti alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate nell' articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.753 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:
a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;
b) per lire 153 milioni mediante l' iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.

Art. 60
 Contributi nel settore del turismo
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8447 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico, per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, così come modificato dall' articolo 64, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991 per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 35/1987.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8448 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Enti provinciali per il turismo, Aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
9. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.