LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Finanziamenti straordinari a favore di enti locali,
loro consorzi ed altri enti pubblici
operanti nel territorio regionale
Art. 42
 Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -
assistenziali
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ed istituzioni locali previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi e alle Associazioni previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti ed istituzioni locali previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi ed alle Associazioni previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
4. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.
Art. 43

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 133, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002