LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 23
 Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991, e lire 400 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
Art. 24
 Beni culturali
(programma 2.4.1)
1. Per le finalità previste dall' articolo 14, della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3, della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2, 2.3.3. e 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5195 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della casa dello studente medesima e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
7. 
( ABROGATO )
(4)
8. 
( ABROGATO )
(5)
9. 
( ABROGATO )
(6)
10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5587 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione << Sovvenzione annua alla << Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze >>, con sede in Trieste, per l' istituzione e l' attività del << Museo internazionale dell' immaginario scientifico >> di Trieste e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5587 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
13. In considerazione delle attività svolte nell' ambito della cultura cinematografica, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' associazione culturale << Le giornate del cinema muto >>, con sede in Pordenone, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali.
14. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 15.
15. Annualmente l' associazione << Le giornate del cinema muto >> è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
17. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5586 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione << Sovvenzione annua all' associazione << Le giornate del cinema muto >> di Pordenone per lo svolgimento delle attività istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
18. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5586 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 13 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
2Parole sostituite al comma 15 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
3Parole sostituite al comma 17 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
5Comma 8 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
6Comma 9 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999