LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 Variazioni al bilancio pluriennale 1991-1993
ed al bilancio per l' anno 1991
Art. 1
 Assestamento del bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e nel bilancio per l' anno 1991, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1990, nell' importo di lire 130.519.988.133.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 216.937.642.500, i residui attivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 3.052.517.182.442, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 1.677.453.751.602, nonché i trasferimenti all' anno 1991, accertati in lire 1.461.481.085.207.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1991 - vengono aggiornate nell' ammontare indicato al comma 2.
Art. 2
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell' entrata
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 3
 Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 4
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 5
 Approvazione tabella variazioni di competenza
relativa alla contrazione di mutui
1. In relazione al disposto dell' articolo 44, nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 6
 Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 7
 Approvazione tabella riduzione limiti di impegno
1. I limiti d' impegno riportati nell' annessa tabella << F >> vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell' articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati nella tabella medesima.
Art. 8
 Istituzione capitoli di entrata
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1933 e del bilancio per l' anno 1991 vengono istituiti i capitoli 544, 546 e 547 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 9
 Istituzione capitoli di spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono istituiti i capitoli 2505, 2506, 3981 e 4565 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 10
 Iscrizione di capitolo nell' elenco spese obbligatorie
1. Il capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 11
 Modifiche del codice di finanza regionale
di capitoli di entrata
1. Il codice di finanza regionale dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene modificato come di seguito specificato:
Cap. 478: 2.3.1.
Cap. 530: 2.3.1.

Art. 12
 Riduzione limiti di impegni relativi
ad assegnazioni statali
1. Il limite di impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, viene ulteriormente ridotto di lire 46.941.642 a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.
2. Le annualità relative al predette limite, autorizzata per gli anni dal 1991 al 1997, vengono ridotte di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell' entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 140.824.926, suddiviso in ragione di lire 46.941.642 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 80 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1986 al 1995 con l' articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1995, vengono revocate.
7. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
8. Le riduzioni relative agli anni 1994 e 1995 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
9. Il limite di impegno di lire 50 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per anni dal 1988 al 1997 con l' articolo 8, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997, vengono revocate.
11. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
12. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
13. Il limite di impegno di lire 35 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1989 al 1998 con l' articolo 81, comma 11, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, sui capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.
14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998, vengono revocate.
15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell' entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 105 milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
16. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 1998 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
17. Il limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma, numero 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo 12, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli corrispondenti agli attuali 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto di lire 291.264.950 a decorrere dall' anno 1990 con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, viene ulteriormente ridotto di lire 16.936.388 a decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 563 dello stato di previsione dell' entrata.
18. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003, vengono ridotte di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni medesimi.
19. Gli stanziamenti dei capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 vengono conseguentemente ridotti dell' importo complessivo di lire 50.809.164, suddiviso in ragione di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
20. Le riduzioni relative agli anni dal 1994 al 2003 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
21. Le annualità successive al 1993 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 93 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
22. Le annualità successive al 1993 del limite di impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono iscritte nella misura di lire 37 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Art. 13
 Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 67.056.988.133 - relativa all' anno 1991 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 35.767.988.133) tra le nuove o maggiori spese autorizzate con il Titolo II e la minore spesa prevista dall' articolo 48 (lire 30.948.000.000) e della minore entrata di cui all' articolo 43 (lire 341.000.000), per il medesimo anno, si provvede:
a) per lire 40.519.988.133, con la disponibilità derivante dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell' importo specificato all' articolo 1, comma 1;
b) per lire 5.172.500.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >> (articolo 2);
c) per lire 6.741.500.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 1422 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991;
2) capitolo 2391 - lire 400 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;
3) capitolo 2396 - lire 1.000 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;
4) capitolo 2980 - lire 13.500.000;
5) capitolo 3013 - lire 115 milioni, di cui lire 82 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 30 gennaio 1991;
6) capitolo 3015 - lire 233 milioni, di cui lire 166 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 10 del 30 gennaio 1991;
7) capitolo 3391 - lire 600 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 13 febbraio 1991;
8) capitolo 6330 - lire 415 milioni;
9) capitolo 7658 - lire 500 milioni;
10) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni;
11) capitolo 8841 - lire 1.065 milioni;
d) per lire 2.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 2 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16, del 20 febbraio 1991;
e) per lire 2.700 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 3 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) corrispondente a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16 del 20 febbraio 1991;
f) per lire 9.923 milioni, con le disponibilità risultanti dalle riduzioni di limiti di impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.387 milioni per l' anno 1992, corrispondenti alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3
- lire 5.400 milioni), previste dal Titolo II (lire 17.045 milioni) e dall' articolo 48 (lire 500 milioni), e della minore entrata di cui all' articolo 43 (lire 442 milioni), si provvede:
a) per lire 10.261 milioni, mediante storno, dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 degli importi a fianco dei medesimi indicati:
1) capitolo 1108 - lire 11 milioni;
2) capitolo 2936 - lire 1.500 milioni;
3) capitolo 8840 - lire 5.750 milioni;
4) capitolo 8841 - lire 3.000 milioni;
b) per lire 13.126 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).

3. Alla copertura della spesa di lire 16.940 milioni - relativa all' anno 1993 - corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 3 - lire 2.500 milioni), delle maggiori spese previste, per il medesimo anno, con il Titolo II (lire 13.945 milioni) e della minore entrata di cui all' articolo 43 (lire 495 milioni), si provvede:
a) per lire 409 milioni, mediante storni dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 degli importi a fianco dei medesimi indicati:
1) capitolo 1108 - lire 9 milioni;
2) capitolo 8840 - lire 400 milioni;
b) per lire 3.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (partita n. 46 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);
c) per lire 13.531 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella << F >> (articolo 7).