Art. 60
Contributi nel settore del turismo
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 8536 (2.1.238.3.10.24.) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei CAI, di enti pubblici e di associazioni per le opere di sistemazione speleologica per la costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature e degli impianti relativi alla ricettività sia interna che esterna delle cavità naturali di interesse turistico - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8447 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico, per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni per l' anno 1991.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8448 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Enti provinciali per il turismo, Aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b) della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
9. All' onere complessivo di lire 2.500 milioni previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.