LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 51
 Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87
per lo sviluppo della montagna
(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2. e 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' industria.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7357 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi in conto capitale per gli incentivi agli investimenti delle imprese industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 per iniziative da attuare nel settore dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8047 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione: << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con l' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8313 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione << Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dagli articoli 18, così come modificato dall' articolo 64 della presente legge, e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica n. 25 - programma 3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8449 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.