Art. 37
Interventi a favore delle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Il limite di impegno autorizzato dall'
articolo 60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è revocato: conseguentemente, vengono revocate le annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992 al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
8. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.