LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 19
 Edilizia pubblica e di pubblico interesse
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle spese di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >>.
8. Il contributo straordinario di cui al comma 7 è concesso ed erogato con le modalità e le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3407 (2.1.232.5.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Aviano per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare.
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del finanziamento di applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
18. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3408 (1.2.232.3.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Campoformido per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.
19. Nel testo dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la locuzione << e sociali >> viene sostituita dalla locuzione << , sociali e di promozione turistica >>;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: << 1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l' acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali. >>;
viene sostituita dalla locuzione << ai commi 1 e 1
bis >>;
d) il comma 3 è abrogato.

20. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dal comma 19 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
21. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
22. In relazione a quanto disposto dal comma 19, nella denominazione del capitolo 3374, la locuzione << e sociali >> viene sostituita dalla locuzione << , sociali e di promozione turistica >> e dopo di essa viene inserita la locuzione << nonché di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali. >>.