LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 Altre norme finanziarie
contabili e procedurali
Art. 61
 Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell' agricoltura ( ERSA )
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato a costituire un fondo rischi, finalizzato ad assicurare copertura agli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Costituiscono dotazione del fondo rischi le somme erogate a tal fine dall' Amministrazione regionale nonché quelle messe a disposizione dall' ERSA per le medesime finalità, che all' entrata in vigore della presente legge risultino effettivamente destinate alle finalità di cui al comma 1.
3. La dotazione del fondo può essere incrementata con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari da parte della Regione e dell' ERSA.
4. L' ERSA è autorizzato a destinare i fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 ed al medesimo erogati ai sensi delle seguenti disposizioni legislative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;
b) articolo 45, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;
c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ed articolo 25, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 82, L. R. 20/2015
Art. 62

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 20/1992
2Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 63
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare il finanziamento straordinario disposto ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, per l' anno 1991, per le finalità e con le modalità ivi previste.
Art. 64
 Modifica dell' articolo 18
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1. All' articolo 18, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, la locuzione << di alberghi e complessi ricettivi complementari >> è sostituita dalla locuzione << delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >>.
2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 8439 e 8440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << di alberghi e complessi ricettivi complementari >> viene sostituita dalla locuzione << delle opere previste dall' articolo 2, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n. 20 >>.
Art. 65
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, dopo la locuzione << per azioni >> è inserita la locuzione: << ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società >>.
Art. 66
 Interpretazione autentica dell' articolo 96 della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 96, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come aggiunto dall' articolo 40 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la maggiorazione del 5 per cento viene computata sulle somme da restituire una sola volta, e non anno per anno.
Art. 67
 Integrazione dell' articolo 24 della
legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << e delle istituzioni private a carattere culturale e assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e case dello studente destinati all' accoglimento di studenti universitari >> è sostituita dalla locuzione << e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale o assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studenti destinati all' accoglimento di studenti universitari >>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
Art. 68
 Garanzia fidejussoria all' Ente regionale teatrale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, sui mutui che l' Ente regionale teatrale assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. la domanda per la concessione della garanzia deve essere corredata della delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nella quale deve essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutante.
4. In caso di inadempienza dell' Ente regionale teatrale, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, L. R. 1/2003
Art. 69
 Partecipazione al Cinsedo
1. Al fine di uniformare la partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia al Centro interregionale di studi e documentazioni - (Cinsedo), con sede in Roma, a quella delle altre Regioni italiane, l' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere il contributo annuale previsto dall' articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983, n. 79, a titolo di quota associativa.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione << Contributo annuale a favore del >> viene sostituita dalla locuzione << Quota associativa annuale al >>.
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 71
 Modifica dei termini previsti dalla
legge regionale n. 44/1987
1. Per i finanziamenti da concedersi per l' anno 1991, il termine di cui all' articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 è fissato a 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Art. 72
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.