Art. 68
Garanzia fidejussoria all' Ente regionale teatrale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 1.000 milioni, sui mutui che l' Ente regionale teatrale assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. la domanda per la concessione della garanzia deve essere corredata della delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nella quale deve essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutante.
4. In caso di inadempienza dell' Ente regionale teatrale, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, L. R. 1/2003