LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Ente regionale per la promozione e lo sviluppo
dell' agricoltura ( ERSA )
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato a costituire un fondo rischi, finalizzato ad assicurare copertura agli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Costituiscono dotazione del fondo rischi le somme erogate a tal fine dall' Amministrazione regionale nonché quelle messe a disposizione dall' ERSA per le medesime finalità, che all' entrata in vigore della presente legge risultino effettivamente destinate alle finalità di cui al comma 1.
3. La dotazione del fondo può essere incrementata con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari da parte della Regione e dell' ERSA.
4. L' ERSA è autorizzato a destinare i fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 ed al medesimo erogati ai sensi delle seguenti disposizioni legislative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;
b) articolo 45, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;
c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ed articolo 25, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 82, L. R. 20/2015