LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 36
 Finanziaria regionale della Cooperazione
(programma 3.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata (Finreco), con il finanziamento straordinario di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Società cooperativa a responsabilità limitata - (Finreco) per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione istituito ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.