LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 20
 Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse
(programmi 0.6.1., 1.1.2. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 1361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 360 milioni per l' anno 1991.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 65 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 260 milioni per l' anno 1991;
b) lire 65 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2007.

9. L' onere complessivo di lire 390 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzative per gli anni dal 1994 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi approvati dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1989, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 30 milioni.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 60 milioni per l' anno 1991;
b) lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.

13. L' onere complessivo di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, viene conseguentemente, elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall' articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente alle opere assentite dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1990, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.
16. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.