LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 47

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Assestamento del bilancio
1. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell' ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e nel bilancio per l' anno 1991, in applicazione dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell' esercizio 1990, nell' importo di lire 130.519.988.133.
2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 216.937.642.500, i residui attivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 3.052.517.182.442, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1990, accertati in lire 1.677.453.751.602, nonché i trasferimenti all' anno 1991, accertati in lire 1.461.481.085.207.
3. Ai sensi dell' articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per l' anno 1991 - vengono aggiornate nell' ammontare indicato al comma 2.