LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 40

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/09/1991
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 8
 
1.
All' articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo il comma 1, viene inserito il seguente comma:
<< 1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall' articolo 70 della legge regionale n. 75/82. >>.

2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene inserito il seguente comma:
<< 4. Le domande dei soggetti interessati devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, da cui risulti che gli stessi rientrano in uno dei casi previsti dall' articolo 10. >>.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate all' Amministrazione regionale eventuali nuove domande per l' acquisto degli immobili, di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 21/1987, rimasti invenduti.
4. Le domande di cui al comma 3 vanno corredate della documentazione prevista dall' articolo 11, commi 3 e 4, della legge regionale n. 21/1987, così come modificato dal presente articolo.