LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 40

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1991
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 6
 
1. Entro il 30 giugno 1995 possono essere presentate all' ente gestore eventuali nuove domande per l' acquisto degli immobili, di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, rimasti invenduti.
2. Le domande di cui al comma 1 vanno corredate della documentazione prevista dall' articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1987, n. 21, come da ultimo modificato dall' articolo 5 della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 14/1994