LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 40

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1991
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 5
 
1. L' articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene così modificato:
<< 3) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l' immobile richiesto in proprietà; >>.

2. L' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente numero:
<< 4) dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all' articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesse entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo; >>.

3.
All' articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:
<< 3. I soggetti autorizzati all' acquisto hanno l' obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l' immobile e di occupare l' alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita. >>.