LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1991, n. 40

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 - << Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1991
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione

Art. 1
 
All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo la lettera c), viene aggiunta la seguente lettera:
<< d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nelle frazioni di Fossalon e di Boscat nel Comune di Grado ed in località Dandolo nel Comune di Maniago. >>.

2.
All' articolo 1 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, viene aggiunto il seguente comma:
<< 3. Hanno diritto all' acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s' intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico. >>.