LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 55

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall' articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell' anno 1993.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per l' anno 1992;
c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;
d) lire 9.000 milioni per l' anno 2011;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2012.

7. L' onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 47/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
7Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010