LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 51
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 52
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> costituiti, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 54
 Interventi a favore delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 dell' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.