LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 29
 Programmi di investimento
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, lettera d), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale n. 41/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010