LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 15
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Gli introiti previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare complessivo di lire 10.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.800 milioni per l' anno 1991, e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione delle finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.800 milioni per l' anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per l' anno 1992 e lire 9.000 milioni per l' anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell' articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l' anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.
5. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 17
 Edilizia di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni, per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari agli enti locali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari agli Enti Locali e loro consorzi, per l' acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, sociali e di promozione turistica.
1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l' acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali.
2. Le domande relative alla concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 1 bis devono essere presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredate da un preventivo di spesa e da una relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello futuro dell' immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta; a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione dei finanziamenti predetti, gli immobili oggetto dell' intervento non potranno mutare destinazione.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari a favore degli enti locali a sollievo degli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità, ivi compresi gli atti dei procedimenti espropriativi necessari all' attuazione dei Piani di zona per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, anche qualora detti oneri risultino determinati in via transitoria od in sede giudiziale.
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L' erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
2Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
3Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
4Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991