LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 72
 Interventi per opere igienico - sanitarie
a favore dei Comuni delle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati, con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai Comuni col medesimo provvedimento, classificati danneggiati purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare che facciano ricorso a operazioni di mutuo per l' esecuzione di opere pubbliche igienico - sanitarie di cui all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, un contributo pluriennale costante per la durata di venti anni, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato. Per le frazioni di milione l' importo del contributo viene ridotto proporzionalmente.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare.
3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3 bis. La corresponsione all' istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 73
 Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l' acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1983, n. 70, 30 gennaio 1984, n. 4, 23 luglio 1984, n. 30, 29 gennaio 1985, n. 8, 30 gennaio 1986, n. 5, 23 giugno 1987, n. 18 e 20 giugno 1988, n. 55, nei limiti delle future disponibilità annuali che saranno accertate alla scadenza dei prestiti obbligazionari sottoscritti con l' Istituto medesimo.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 dovranno essere costituite in serie speciali e remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
3. Le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti concessi dal Mediocredito, nell' ambito della durata dei prestiti obbligazionari in essere, possono essere reimpiegati sulla base di direttive della Giunta regionale.
4. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 74
 Integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 15
della legge regionale n. 58/ 1979, 1 della legge regionale
n. 77/ 1982, e 4 della legge regionale n. 5/ 86
1. L' organismo cooperativo costituito ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 può destinare i residui fondi allo stesso assegnati ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, come interpretato dall' articolo 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, dell' articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, e dell' articolo 4, quinto comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, anche al ripianamento delle passività conseguenti al proprio funzionamento.
Art. 75
 Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 74, comma 9, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palazzolo dello Stella un contributo straordinario, sino all' importo di lire 300 milioni, per l' acquisizione dell' immobile denominato << Casa di Attila >>, da destinare a finalità culturali, con particolare riguardo alle tematiche relative alla salvaguardia dell' ambiente.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991
Art. 76
 Finanziamento alla Comunità montana
Valli del Natisone
(programma 1.1.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario per gli oneri relativi alle spese di gestione delle opere, degli impianti e delle attrezzature necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento medesimo saranno specificate nel decreto di concessione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 77
 Udine ' 90
(programma 3.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 << Udine 90 >> - Società a prevalente partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia - in relazione alla cessazione dell' attività al 31 dicembre 1990 - ai sensi dell' articolo 2448 primo comma, del Codice civile - un contributo straordinario, sino all' importo massimo di lire 250 milioni, per il ripiano delle eventuali passività.
2. Per la concessione del contributi di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione comprovante l' ammontare delle passività predette.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 250 milione fa carico al capitolo 8375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 78
 Sedi regionali
(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991 e lire 15.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.100 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 79
 Rimborsi allo Stato
(programma 3.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l' attività svolta nell' ambito della collaborazione funzionale connessa all' applicazione dell' articolo 4 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 80
 Attuazione di progetti formativi
(programma 2.5.1.)
1. Per l' integrazione dei contributi comunitari concessi ad imprese, loro associazioni e consorzi e ad enti vari, per la realizzazione di progetti formativi ai sensi dell' articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 81
 Edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto dell' importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l' articolo 11, comma 3 legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ulteriormente ridotto dell' importo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.
2. In corrispondenza all' assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 80 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l' anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 85
 Integrazione dell' articolo 1
della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63
1.
Nel testo dell' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli. >>.

Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
Art. 90
 Modifica dell' articolo 31, comma 4, della legge regionale
14 agosto 1987, n. 22, così come modificato dall'articolo
2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25
1.
Il comma 4 dell' articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, già modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< 4. Nell' ambito degli interventi diretti a promuovere la costituzione di una società per azioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell' interporto di Cervignano del Friuli, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società Autovie servizi SpA, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2.000 milioni, onde consentire alla stessa di partecipare al capitale sociale della costituenda società. >>.

Art. 91
 Modifica dell' articolo 36
della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29
1.
Il comma 1 dell' articolo 36 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è sostituito dai seguenti:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all' assunzione di un mutuo che l' Ente predetto assumerà. >>.

2. Nel testo del comma 2 del precitato articolo 36 della legge regionale n. 29/90, la locuzione << dal comma 1 >> viene sostituita dalla locuzione << dai commi 1 e 1 bis >>.
Art. 92

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 93
 Pubblicazioni ai sensi dell' art. 20 legge 55/1990
1. Gli oneri relativi alla pubblicazione prevista dall' articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55, fanno carico ai capitoli di spesa relativi al finanziamento delle opere o dei lavori da appaltare.
Art. 94
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l' anno 1991, lire 100.708 milioni per l' anno 1992 e lire 253.118 milioni per l' anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l' anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l' anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l' anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l' anno 1991, lire 42.060 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Alla maggior spesa derivante dall' articolo 72, rispetto alle quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, si provvederà, per lire 1.200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e per lire 1.500 milioni annui dal 2007 al 2010, con la cessazione del limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato dall' articolo 148 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 95
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed ha effetto dal 1 gennaio 1991.