LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 85
 Integrazione dell' articolo 1
della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63
1.
Nel testo dell' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente secondo comma:
<< Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli. >>.