Art. 73
Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l' acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1983, n. 70, 30 gennaio 1984, n. 4, 23 luglio 1984, n. 30, 29 gennaio 1985, n. 8, 30 gennaio 1986, n. 5, 23 giugno 1987, n. 18 e 20 giugno 1988, n. 55, nei limiti delle future disponibilità annuali che saranno accertate alla scadenza dei prestiti obbligazionari sottoscritti con l' Istituto medesimo.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 dovranno essere costituite in serie speciali e remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
3. Le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti concessi dal Mediocredito, nell' ambito della durata dei prestiti obbligazionari in essere, possono essere reimpiegati sulla base di direttive della Giunta regionale.
4. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.