LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1991
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 73
 Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia
(programma 3.5.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l' acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1983, n. 70, 30 gennaio 1984, n. 4, 23 luglio 1984, n. 30, 29 gennaio 1985, n. 8, 30 gennaio 1986, n. 5, 23 giugno 1987, n. 18 e 20 giugno 1988, n. 55, nei limiti delle future disponibilità annuali che saranno accertate alla scadenza dei prestiti obbligazionari sottoscritti con l' Istituto medesimo.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 dovranno essere costituite in serie speciali e remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
3. Le somme provenienti dai rientri dei finanziamenti concessi dal Mediocredito, nell' ambito della durata dei prestiti obbligazionari in essere, possono essere reimpiegati sulla base di direttive della Giunta regionale.
4. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.